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Urbanistica: sarà più facile aprire un garden
Il settore urbanistico resta uno degli ambiti in cui c’è poca chiarezza sulle tematiche legate al garden center. Ma la situazione è destinata a cambiare. Vediamo in quali termini.
I garden center in Italia hanno incontrato non poche difficoltà, per farsi conoscere e comprendere nella propria natura di azienda. Uno dei settori nei quali, ancora oggi, c’è poca chiarezza e anche volontà di comprendere il fenomeno dell’esercizio garden center, è di certo il comparto urbanistico. Per “urbanistico” si intende l’insieme di leggi che disciplinano l’individuazione delle aree per la collocazione fisica degli immobili e delle infrastrutture, nonché l’esercizio e la tipologia delle aziende nell’organizzazione del territorio comunale.
La pianificazione classica urbanistica del territorio suddivide le imprese per aree di attività, o zone; ciò impone la distinzione molto rigida della collocazione delle aziende nelle proprie aree di sviluppo. Per cui le attività e le aziende industriali, artigianali, agricole e di servizi hanno il loro spazio o la loro “riserva indiana” di territorio dove svolgere la propria attività. Le attività commerciali tra le aree commerciali e quelle agricole tra le aree agricole.
Detto così sembra facile; ma cosa succede con le attività miste? E le aziende agricole che vendono sul fondo, che hanno una natura “particolare” di azienda ?
Come si può comprendere, la natura del tutto particolare del garden center non ha agevolato la comprensione della tipicità dell’azienda. I garden a doppia attività, come sono valutati dalle amministrazioni? La tipologia aziendale del garden porta inevitabilmente nel tempo a una contaminazione della purezza di attività e alla necessità di affrontare un problema del tutto nuovo.
Il problema della presenza dei garden center con doppia attività, agricola e commerciale o attività prevalentemente commerciale in zona agricola, da tempo doveva essere risolto.
Se in campo amministrativo e fiscale l’appartenenza a una delle due categorie obbliga l’azienda a tenere una contabilità e una fiscalità agricola o commerciale, nel settore urbanistico le regole non sono definite in modo così puntuale.
Fortunatamente si va aprendo una nuova via nel settore della pianificazione urbanistica, che parte dalla stessa denominazione delle varie leggi regionali.
Da “ legge urbanistica” si è passati al termine “legge di governo del territorio”, dove il valore del territorio comunale non è definito dal principio di urbanizzazione o costruzione delle aree, ma dal principio della sostenibilità delle attività nel territorio comunale e sovracomunale. La “nuova urbanistica” non si ferma al singolo comune, ma deve considerare anche ciò che esiste e ciò che si fa oltre i propri confini comunali.
Il grande passo avanti, da cui anche le attività di garden center possono trarre un grande vantaggio in termini di potenzialità di sviluppo, è che i pianificatori urbanistici stanno eliminando il concetto di “ zonizzazione” pura, con tutte le sue conseguenze di estrema divisione delle attività, per adottare il principio di sviluppo del territorio in “ambiti di espansione o di trasformazione” nel quale definire, oltre agli indici urbanistico edilizi, “ le vocazioni funzionali”. Ovvero non più le aree per singole attività, ma un territorio in grado di ospitare più attività, servizi, commercio, artigianato, produzione, e anche agricoltura, quando queste sono compatibili, prive di interferenze negative, e anzi di maggiore vocazione economica o di vivibilità. Questo punto è innovativo e dirompente nella struttura urbanistica attuale. La domanda è se le aziende saranno in grado di comprenderlo e di farne strumento di legittimazione della propria presenza ed attività, agricole o commerciali che siano.
Altro elemento fondamentale delle nuove leggi di governo del territorio (urbanistiche) è il fatto che sono fondate sul principio di sussidiarietà e domanda - contrattazione dal basso; schema che rompe con la disciplina consolidata e abbandona il sistema gerarchico e discendente dall’alto verso il basso di pianificazione a favore di un processo partecipato e consensuale.
Lo schema privilegia il rapporto negoziale e partecipativo, fondato su pratiche argomentative e di proposta dei cittadini che determina la necessità di formulare dei riferimenti non prescrittivi e definitivi, ma scenari di medio e lungo periodo modificabili in funzione della vocazione, della sostenibilità delle attività e della qualità dell’assetto del territorio.
Ciò vale anche nelle aree cosiddette di “tessuto urbano consolidato”, dove sono ammissibili più funzioni, purché compatibili.
Pertanto, la strategia da mettere in atto quando si vuol prevedere una attività di garden center in qualunque parte della città deve essere quella idonea a dare una risposta affermativa al quesito: “ è compatibile, o come rendere compatibile, l’attività con le altre attività o funzioni presenti nel territorio locale?”.
Per questo motivo, gran parte delle leggi regionali di nuova generazione, come quelle in Lombardia, Puglia, Basilicata, Veneto, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, adottano un nuovo modello di piano regolatore generale che prevede punti di riferimento, i principi di sviluppo e un piano operativo (o delle regole).
In alcune di queste regioni, questa rivoluzione di assetto del territorio è già in atto dal 2008 e in altre sarà attiva dal 2009, come nel caso della Lombardia.
In sintesi i due elementi portanti dell’innovazione nella gestione del territorio, di utilità pratica per le aziende di giardinaggio saranno i seguenti:
1. Da zone rigide di attività e funzioni ad ambiti di trasformazione polifunzionali, dove possono convivere attività di natura diversa e possono diventare una vocazione economica del territorio comunale. Gli ambiti di trasformazione urbana, in centro città o anche più periferici, corrispondono alla creazione di macro aree nelle quali sono i piani attuativi a dettare le previsioni a cui dovranno riferirsi gli interventi edificatori. I piani attuativi, che prevedono diversi strumenti di proposta di piano, possono essere proposti anche dai cittadini, singoli o associati.
2. Da urbanistica che viene imposta dall’alto a un’urbanistica proposta dalla base. Pur restando il vecchio strumento delle osservazioni dopo la proposta dei piani urbanistici, oggi assume grande rilevanza la proposta dei cittadini singoli o associati, prima di redigere il piano regolatore di trasformazione urbana e del territorio.
A questo proposito non si può nascondere il rischio della sovrapposizione di interessi multipli e divergenti dei cittadini.
Dal punto di vista pratico, gli imprenditori agricoli e commerciali che svolgono attività di garden center dovranno proporre all’amministrazione del loro comune durante o dopo la fase di redazione del Pgt (Piano di governo del territorio) di inserire la loro attività come compatibile con tutte le altre attività di piccolo o grande commercio.
Proporre di inserire nel tessuto urbano consolidato anche l’attività di vendita di piante e articoli complementari del giardinaggio, come funzionale o per vocazione socio economica. Ciò vale anche per coloro che sono azienda agricola, indipendentemente che sia di piccola, media o grande dimensione.
In tale circostanza è possibile che l’ente locale chieda all’azienda di sanare qualche piccolo problema, come lo stoccaggio di residui vegetali o altro, più consoni all’ambito urbano.
L’ urbanistica e la pianificazione del territorio, che finora sono state molto settoriali, creando problemi alle novità d’impresa, come il giardinaggio, si stanno modificando, volgendo la loro attenzione meno sul cosa si fa e più sul come lo si fa e che modalità di relazione si pone tra la l’attività e la vocazione economica e sociale del territorio. In questa direzione della pianificazione urbanistica il giardinaggio ha molto da guadagnare e ampie possibilità di esercizio, sempre più vicino al pubblico.
I garden center in Italia hanno incontrato non poche difficoltà, per farsi conoscere e comprendere nella propria natura di azienda. Uno dei settori nei quali, ancora oggi, c’è poca chiarezza e anche volontà di comprendere il fenomeno dell’esercizio garden center, è di certo il comparto urbanistico. Per “urbanistico” si intende l’insieme di leggi che disciplinano l’individuazione delle aree per la collocazione fisica degli immobili e delle infrastrutture, nonché l’esercizio e la tipologia delle aziende nell’organizzazione del territorio comunale.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE
La pianificazione classica urbanistica del territorio suddivide le imprese per aree di attività, o zone; ciò impone la distinzione molto rigida della collocazione delle aziende nelle proprie aree di sviluppo. Per cui le attività e le aziende industriali, artigianali, agricole e di servizi hanno il loro spazio o la loro “riserva indiana” di territorio dove svolgere la propria attività. Le attività commerciali tra le aree commerciali e quelle agricole tra le aree agricole.
Detto così sembra facile; ma cosa succede con le attività miste? E le aziende agricole che vendono sul fondo, che hanno una natura “particolare” di azienda ?
Come si può comprendere, la natura del tutto particolare del garden center non ha agevolato la comprensione della tipicità dell’azienda. I garden a doppia attività, come sono valutati dalle amministrazioni? La tipologia aziendale del garden porta inevitabilmente nel tempo a una contaminazione della purezza di attività e alla necessità di affrontare un problema del tutto nuovo.
Il problema della presenza dei garden center con doppia attività, agricola e commerciale o attività prevalentemente commerciale in zona agricola, da tempo doveva essere risolto.
LE IMPLICAZIONI ALIVELLO URBANISTICO
Se in campo amministrativo e fiscale l’appartenenza a una delle due categorie obbliga l’azienda a tenere una contabilità e una fiscalità agricola o commerciale, nel settore urbanistico le regole non sono definite in modo così puntuale.
Fortunatamente si va aprendo una nuova via nel settore della pianificazione urbanistica, che parte dalla stessa denominazione delle varie leggi regionali.
Da “ legge urbanistica” si è passati al termine “legge di governo del territorio”, dove il valore del territorio comunale non è definito dal principio di urbanizzazione o costruzione delle aree, ma dal principio della sostenibilità delle attività nel territorio comunale e sovracomunale. La “nuova urbanistica” non si ferma al singolo comune, ma deve considerare anche ciò che esiste e ciò che si fa oltre i propri confini comunali.
Il grande passo avanti, da cui anche le attività di garden center possono trarre un grande vantaggio in termini di potenzialità di sviluppo, è che i pianificatori urbanistici stanno eliminando il concetto di “ zonizzazione” pura, con tutte le sue conseguenze di estrema divisione delle attività, per adottare il principio di sviluppo del territorio in “ambiti di espansione o di trasformazione” nel quale definire, oltre agli indici urbanistico edilizi, “ le vocazioni funzionali”. Ovvero non più le aree per singole attività, ma un territorio in grado di ospitare più attività, servizi, commercio, artigianato, produzione, e anche agricoltura, quando queste sono compatibili, prive di interferenze negative, e anzi di maggiore vocazione economica o di vivibilità. Questo punto è innovativo e dirompente nella struttura urbanistica attuale. La domanda è se le aziende saranno in grado di comprenderlo e di farne strumento di legittimazione della propria presenza ed attività, agricole o commerciali che siano.
Altro elemento fondamentale delle nuove leggi di governo del territorio (urbanistiche) è il fatto che sono fondate sul principio di sussidiarietà e domanda - contrattazione dal basso; schema che rompe con la disciplina consolidata e abbandona il sistema gerarchico e discendente dall’alto verso il basso di pianificazione a favore di un processo partecipato e consensuale.
Lo schema privilegia il rapporto negoziale e partecipativo, fondato su pratiche argomentative e di proposta dei cittadini che determina la necessità di formulare dei riferimenti non prescrittivi e definitivi, ma scenari di medio e lungo periodo modificabili in funzione della vocazione, della sostenibilità delle attività e della qualità dell’assetto del territorio.
Ciò vale anche nelle aree cosiddette di “tessuto urbano consolidato”, dove sono ammissibili più funzioni, purché compatibili.
Pertanto, la strategia da mettere in atto quando si vuol prevedere una attività di garden center in qualunque parte della città deve essere quella idonea a dare una risposta affermativa al quesito: “ è compatibile, o come rendere compatibile, l’attività con le altre attività o funzioni presenti nel territorio locale?”.
LE LEGGI RIONALI
Per questo motivo, gran parte delle leggi regionali di nuova generazione, come quelle in Lombardia, Puglia, Basilicata, Veneto, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, adottano un nuovo modello di piano regolatore generale che prevede punti di riferimento, i principi di sviluppo e un piano operativo (o delle regole).
In alcune di queste regioni, questa rivoluzione di assetto del territorio è già in atto dal 2008 e in altre sarà attiva dal 2009, come nel caso della Lombardia.
In sintesi i due elementi portanti dell’innovazione nella gestione del territorio, di utilità pratica per le aziende di giardinaggio saranno i seguenti:
1. Da zone rigide di attività e funzioni ad ambiti di trasformazione polifunzionali, dove possono convivere attività di natura diversa e possono diventare una vocazione economica del territorio comunale. Gli ambiti di trasformazione urbana, in centro città o anche più periferici, corrispondono alla creazione di macro aree nelle quali sono i piani attuativi a dettare le previsioni a cui dovranno riferirsi gli interventi edificatori. I piani attuativi, che prevedono diversi strumenti di proposta di piano, possono essere proposti anche dai cittadini, singoli o associati.
2. Da urbanistica che viene imposta dall’alto a un’urbanistica proposta dalla base. Pur restando il vecchio strumento delle osservazioni dopo la proposta dei piani urbanistici, oggi assume grande rilevanza la proposta dei cittadini singoli o associati, prima di redigere il piano regolatore di trasformazione urbana e del territorio.
A questo proposito non si può nascondere il rischio della sovrapposizione di interessi multipli e divergenti dei cittadini.
COSA CAMBIA PER GLI IMPRENDITORI
Dal punto di vista pratico, gli imprenditori agricoli e commerciali che svolgono attività di garden center dovranno proporre all’amministrazione del loro comune durante o dopo la fase di redazione del Pgt (Piano di governo del territorio) di inserire la loro attività come compatibile con tutte le altre attività di piccolo o grande commercio.
Proporre di inserire nel tessuto urbano consolidato anche l’attività di vendita di piante e articoli complementari del giardinaggio, come funzionale o per vocazione socio economica. Ciò vale anche per coloro che sono azienda agricola, indipendentemente che sia di piccola, media o grande dimensione.
In tale circostanza è possibile che l’ente locale chieda all’azienda di sanare qualche piccolo problema, come lo stoccaggio di residui vegetali o altro, più consoni all’ambito urbano.
L’ urbanistica e la pianificazione del territorio, che finora sono state molto settoriali, creando problemi alle novità d’impresa, come il giardinaggio, si stanno modificando, volgendo la loro attenzione meno sul cosa si fa e più sul come lo si fa e che modalità di relazione si pone tra la l’attività e la vocazione economica e sociale del territorio. In questa direzione della pianificazione urbanistica il giardinaggio ha molto da guadagnare e ampie possibilità di esercizio, sempre più vicino al pubblico.
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