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Negozi verso l'obbligo di chiusura per sei giorni festivi all'anno

29 September 2014
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Il 25 settembre l'Assemblea della Camera ha approvato l'AC 750-AR in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali: la proposta di legge passa ora all'esame del Senato.

La proposta di legge approvata dalla Camera apporta alcune limitazioni alla liberalizzazione - prevista dalla disciplina vigente - degli orari degli esercizi commerciali, introducendo l'obbligo di chiusura per almeno sei, tra i giorni festivi dell'anno.
In particolare, il progetto di legge prevede che in dodici giorni festivi dell'anno, specificamente indicati nel testo, le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva. Viene però contestualmente consentito a ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio, di derogare all'obbligo di chiusura, fino ad un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici indicati dal testo. L'esercente che vuole avvalersi della potestà di deroga deve darne comunicazione al comune competente per territorio secondo modalità la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo da emanarsi, previo parere dell'ANCI, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

I dodici giorni in riferimento sono il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, la domenica di Pasqua; il lunedì dopo Pasqua; il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre.

Sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma anche rivendite di generi di monopolio, i negozi interni agli alberghi, alle stazioni, ai porti e agli aeroporti, le edicole, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.
La mancata applicazione delle disposizioni in merito all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali determina l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2000 a 12000 e, in caso di particolare gravità o di recidiva (violazione per due volte in un anno), con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. 

Le disposizioni relative all'obbligo di chiusura nei giorni festivi si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della proposta di legge in esame.

Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le citate limitazioni, con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale. Al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. La definizione dei criteri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni è demandata alle regioni , previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie.

Il testo specifica ulteriormente i poteri che il Testo unico delle leggi sugli enti locali attribuisce al sindaco in materia di esercizi commerciali, precisando che, qualora - per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo- sia necessario limitare l'afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggegazione notturna, è rimessa allo stesso sindaco la definizione, per un periodo non superiore a tre mesi, degli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali.